Di Gianfranco Lancellotti
A volte, spigolando tra le decisioni della Magistratura, ci si imbatte in interessanti spunti di riflessione relativi a ben altre discipline e a ben altri ambiti.
Questa è la volta – a mio modo di vedere – dell’ambito letterario e cinematografico, non disgiunto dai principi della Logica.
Mi riferisco al romanzo ‘Catch 22’ (“Tranello 22”, solitamente tradotto con “Comma 22”), pubblicato nell’ormai lontano 1961, dal quale fu tratto un film con lo stesso titolo: “Comma 22”.
‘I più giovani, probabilmente, non ricordano il film né il romanzo. Pubblicato nel 1961 dallo scrittore satirico americano Joseph Heller, è una delle più impietose e amare critiche della follia e della stupidità della guerra. Il libro, e il film, devono il nome (in inglese, appunto, “Catch 22”) alle disposizioni (inventate) del regolamento cui, a dire di un protagonista del libro, sarebbero stati sottoposti i piloti dell’aviazione militare degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale: all’art. 12 comma 21 di quel fantomatico testo si leggeva che “l’unico motivo valido per essere esonerati dalle missioni di combattimento è la pazzia”, mentre al successivo comma 21 dello stesso articolo si affermava che “chiunque chieda di essere esonerato da una missione di combattimento non è pazzo” (e dunque ci deve andare, non si scappa).
Era questa una delle molte versioni del cosiddetto “paradosso del mentitore” nato da un’affermazione attribuita ad Epimenide di Creta (VI secolo avanti Cristo), il quale, cretese appunto, avrebbe detto: “tutti i cretesi sono bugiardi”. Non era un paradosso in senso stretto (mancava il c.d. quantificatore universale, tutti o nessuno). Il paradosso sarebbe stato invece inventato, un secolo dopo, da Eubulide di Mileto al quale Diogene Laerzio attribuì l’affermazione “io sto mentendo”, la quale – come si comprende – per definizione non si può sapere se sia vera o falsa. Ci sono stati poi esempi successivi con varianti, sui quali non mi soffermo: di Aristotele (IV sec. a.C.), dello stesso Diogene Laerzio (II sec. d.C.), di Jean Buridan (XIV secolo), di Miguel de Cervantes (1615), di Philip Jourdain (1913). In tutti i casi si tratta di proposizioni autoneganti le quali, per chi ritiene valido il principio di non-contraddizione, hanno la caratteristica paradossale di non potersi dire né vere né false’ [1].
Il “Paradosso del Comma 22”, oggi universalmente conosciuto e perlustrato, riguarda un’apparente possibilità di scelta in una regola o in una procedura, dove, in realtà, per motivi logici nascosti o poco evidenti, non è possibile alcuna scelta ma vi è solo un’unica possibilità.
La Logica ne ha sondato i fondamenti, riconoscendolo come “Dilemma Corneliano” fondato su di una scelta fra più azioni destinate ad avere comunque un effetto deleterio su chi sceglie una di esse [2].
La causa prossima delle presenti riflessioni appartenente al mondo della giurisprudenza ? Eccola, è presto detto.
La suprema Corte di cassazione, con la sentenza 24.08.2022 n. 31719 ha voluto affrontare, ancora una volta, la questione della valenza dell’auto-dichiarazione di innocenza ‘contro ogni evidenza’ da parte dell’imputato.
La Corte, infatti, ha stabilito che il giudice del merito, allorchè pronuncia in tema di circostanze attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria con gli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., considerati dalla norma preponderanti ai fini della concessione, dell’esclusione o del bilanciamento con le aggravanti. E tali elementi vanno comunque enunciati.
Il fatto: il Giudice del merito, al fine di denegare una riduzione di pena nel massimo edittale, aveva ritenuto di sottolineare, valorizzandola, l’assenza di elementi di ravvedimento dell’imputato che pur aveva negato la propria responsabilità ‘contro ogni evidenza’.
La suprema Corte ha ritenuto di confermare il principio, in buona sostanza, che l’auto-dichiarazione di innocenza dell’imputato ‘contro ogni evidenza’ esclude (o comunque influisce su) la concessione delle attenuanti generiche.
Singolare tale affermazione ove si ponga mente al fatto che il contrasto con ‘l’evidenza’ si pretende venga qui accertato e dichiarato dallo stesso soggetto giudicante che intende trarne conseguenze negative per l’imputato che dichiara – o non dichiara – la propria innocenza; soggetto giudicante che – dell’autodichiarazione – dovrebbe prendere atto motivandone minuziosamente la valutazione e, semmai, la valutazione negativa.
Viene immediatamente alla mente l’imputato
- sottoposto ad un processo indiziario stringente (come accade non infrequentemente)
- l’imputato innocente che non abbia saputo (o potuto) approntare un’indagine difensiva esauriente.
E’ sin troppo evidente che i casi appena citati possano essere affrontati dall’interessato con l’unico ed accorato richiamo alla propria estraneità all’illecito che gli viene contestato.
Una sorta di “Urlo di Munch”: sono innocente !
Afferma invece la Corte, riguardo all’intervenuto diniego della concessione delle attenuanti generiche in sede di merito: “Si tratta di motivazione non irragionevole né contra ius perché, se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133, cod. pen. (Sez. IV, 04.04.2018, n. 20115; Sez. II, 21.04.2017, n. 28388)”.
Ovvia l’equazione, impostata dalla suprema Corte tra le dichiarazioni ‘auto-assolutorie illogiche’ e le dichiarazioni ‘false’; mentre, ad avviso di chi scrive, le auto-dichiarazioni di innocenza debbono sfuggire alla verifica vero/falso, per loro natura appartenendo a ben altra sfera di concetti e di conseguenti diritti. Anche costituzionalmente garantiti.
La Corte quindi, richiamandosi ad un precedente della VI Sezione di oltre trent’anni orsono, afferma che “il riferimento al “comportamento processuale negativo contro ogni evidenza” costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche posto che, anche se l’imputato ha il diritto di difendersi, la ‘pervicacia nel diniego di responsabilità nonostante l’accertatane obiettiva sussistenza’ è sufficiente motivo di diniego della concessione (Sez. VI, 28.11.1989, n. 4154)”
E che “il diritto a difendersi negando gli addebiti – che pure non deve ritenersi in alcun modo pregiudicato o sminuito – non impedisce al giudicante di valutare in modo meno lusinghiero, sul piano della risposta sanzionatoria ed ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 3 cod. pen., la posizione di colui il quale si ostina a negare l’evidenza rispetto a quella di chi ammette gli addebiti”.
Ciò sarebbe stato del resto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con l’insegnamento che la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento ‘non collaborativo’ può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ed ha osservato che se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere ‘quel tipo’ di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. II, 21.04.2017, n. 28388) [3].
Ma ‘quel tipo’ …quale ?
Di tenore diametralmente opposto – ed a parer mio assai meglio costituzionalmente orientato – l’insegnamento rinvenibile in Sez. V, 18.11.2020, n. 32422: “E’ solo il caso di precisare che l’esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell’imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell’articolo 133 c.p. per negare le circostanze attenuanti generiche (così, tra tante, Sez. III, 23.11.2016 n. 3396). Principio affermato anche con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la quale, si è detto, non può – parimenti – essere negata sol perchè l’imputato nega ostinatamente l’addebito e sostenga una versione dei fatti smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio, Sez. V, 17.01.2020 n. 17232).
Se è vero infatti che ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 2, n.ri. 1) e 3), il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come – in caso affermativo – alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall’imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. III, del 19.03.2019 n. 27964; Sez. VI, n. 17240 del 1989), è altrettanto vero che però ciò non implica che possano assumere rilievo quei comportamenti strettamente ricollegabili all’esercizio del diritto di difesa e alle facoltà processuali, che, in quanto tali, non possono essere ritenuti esplicativi della personalità e della capacità a delinquere.
Fermo restando che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il pieno esercizio del diritto di difesa, se facultizza l’imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (nel caso esaminato dalla Corte Sez. Un, del 24.05.2012 n. 36258 ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche).
Il silenzio serbato dall’imputato non può pertanto in alcun modo essere ritenuto condotta successiva indicativa di capacità a delinquere articolo 133 c.p., comma 2, potendosi al più, come affermato dalle Sezioni Unite, darsi rilievo ad un atteggiamento del tutto scorretto e sleale, nel quale non potrebbe giammai identificarsi il mero silenzio, costituente una delle modalità tipiche di estrinsecazione del diritto di difesa.
Ciò non toglie che la mancata concessione delle attenuanti generiche possa fondarsi anche sulla constatazione dell’assenza di elementi positivi a tal fine valorizzabili ed in tale ottica si evidenzi il comportamento non collaborativo dell’imputato, potendo una siffatta affermazione essere intesa nel senso che ove posto in essere un atteggiamento diverso esso ben avrebbe potuto essere preso in considerazione; la negazione sul rilievo della mancata collaborazione si risolve piuttosto nella constatazione della mancanza di elementi favorevoli all’imputato.
Ed allora, si può e si deve concludere – pur nella consapevolezza dell’esistenza di precedenti di questa Corte di segno contrario (Sez. II, del 21.04.2017 n. 28388; Sez. IV, del 04.04.2018, n. 20115) – che in tema di circostanze attenuanti generiche, mentre la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d’innocenza – o, si aggiunge, la scelta di non parlare o di non collaborare in qualche modo con l’autorità giudiziaria – pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non possono essere assunte, da sole, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto o non collabori con l’A.G., quale che sia l’efficacia delle prove di reità (cfr. Sez. III, 29.10.2015 n. 50565)”.
Spesso vengono citati – tralaticiamente – dei precedenti che hanno inteso esprimere concetti che il tempo e il disinteresse hanno finito per allargare a dismisura.
Esempio ne sia la Cass., 27.07.2015, n. 32359, che ha escluso la precettività automatica dell’ art. 62-bis cod. pen.. Stabilendo invece che “la concessione di circostanze attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo”, tale precedente, a ben vedere, ha inteso in definitiva estendere l’applicazione dell’ art. 62-bis cod. pen. a fatti-specie dettagliatamente presenti in giurisprudenza, nel senso di confermare la rielaborazione effettuata in sede di legittimità di un preciso catalogo aperto di attenuanti generiche, prodotto ed aggiornato alla luce di un continuo ed inscindibile nesso ermeneutico tra l’art. 62- bis cod. pen. e l’altrettanto basilare art. 133 cod pen..
E ancora, in Cass., 28.12.2015, n. 50565, si asserisce che “la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea, è segno di pentimento e può essere un elemento favorevole per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La giurisprudenza ha inteso, cioè, operare un allargamento delle ipotesi scaturenti dall’ art. 62-bis cod. pen., come interpretato, nei tempi recenti, dalla sentenza della Consulta n. 183/2011, mediante la sua più che opportuna sovrapposizione al dispositivo dell’art. 133, comma 2, cod. pen., e l’accoglimento definitivo della ratio secondo cui il pentimento ed il conseguente ravvedimento operoso in definitiva sono reputati come pienamente precettivi nel caso di un comportamento riparatorio e non reticente successivo alla commissione dell’illecito (Corte cost., sent. 10.06.2011 n. 183).
Ma si tratta a ben vedere, di una visione positiva della questione, del tutto svincolata dalle conseguenze ex altera parte immaginabili come naturale portato di assenza dei comportamenti ‘riparatori e non reticenti’.


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Note:
[1] Così ricorda Carlo FUSARO, Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, nel suo scritto Dopo la sentenza 13/2012. Il “Comma 22” dell’Ordinamento Costituzionale Italiano. In Osservatoriosulle fonti.it, fasc. 1/2012. [torna su]
[2] Il ‘Dilemma Corneliano’ deve il suo nome al drammaturgo francese Pierre Corneille, nella cui opera Le Cid (1636) il protagonista, Rodrigo, è lacerato fra due inclinazioni: da una parte il voler essere meritevole dell’amore della sua sposa Chimène; dall’altra, il desiderio di vendicare il proprio padre dall’onta inflittagli dal padre di lei. Rodrigo può ottenere la vendetta solo perdendo così l’amore della sua amata, oppure rinunciare alla vendetta e perdere l’onore di fronte alla sua famiglia e alla stessa amata. [torna su]
[3] Sullo specifico argomento ha pubblicato un interessante contributo il Collega Riccardo Radi del Foro di Roma nell’immediatezza della pronuncia qui segnalata. [torna su]


